Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11111/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective intent in theft-related charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Paolo Viera inadmissible due to a complete lack of specific grounds regarding the court's reasoning on subjective intent. Viera argued that the appellate court erred in attributing criminal responsibility for receiving a stolen driver's license without sufficient proof of intent, but the court found the complaints vague and devoid of references to the specific motivations in the lower judgment. Consequently, the court upheld the conviction, emphasizing that the defendant's failure to provide a credible explanation for the possession of the document was sufficient to establish the requisite criminal intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specificity required by law, as vague complaints without reference to the specific reasoning of the contested judgment do not constitute a valid legal objection.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity subjective intent criminal responsibility stolen documents procedural defect Cassazione guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIERA PAOLO nato a VITTORIO VENETO il 15/02/1980 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Paolo Viera ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di ricettazione di una patente di guida di provenienza furtiva ascrittogli, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asserita carenza del necessario dolo). Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto formulano doglianze assolutamente prive di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, che, ai fini della contestata affermazione di responsabilità, ha correttamente valorizzato, in accordo con la sentenza di primo grado (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la disponibilità, motivatamente ritenuta accertata, da parte dell'imputato, del documento di provenienza furtiva in oggetto (come da denuncia del legittimo detentore) e l'assenza di valide giustificazioni in ordine all'acquisizione di esso.

In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (conforme a partire da Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza.

Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti, legittimare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, o comunque essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione).

La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigli