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Ordinanza — n. 11110/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic nature and waived grounds under plea agreement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was entirely generic and raised grounds previously waived by the defendant. The appellant challenged the appellate court's sentence reduction and legal qualification after entering into a plea agreement. The court ruled that such appeals are barred when parties have agreed on specific points, preventing further litigation on waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599bis cod. proc. pen.: Appeals against plea agreements are inadmissible if they concern waived grounds, as the parties' agreement precludes further litigation on those specific issues.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds plea agreement generic appeal procedural preclusion revisione della sentenza penale esenzione dalla pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Dicembre lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto.
Art. 599bis cod. proc. pen.
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore del Dicembre lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599bis cod. proc. pen
In ogni caso, questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen
quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli
22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone
Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa
Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DICEMBRI ELVIS nato a SOAVE il 23/04/1978 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdate-a_v_viscualIe-par-ti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.5.2018 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto Elvis Dicembri responsabile del delitto di ricettazione contestatogli nonché di quello di evasione aggravata e, con il vincolo della continuazione e la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 3 di reclusione ed Euro 2.400 di multa dichiarando non doversi procedere per il fatto di cui al capo B);

2. la Corte di Appello di Venezia, preso atto della rinuncia formalizzata dal difensore del Dicembri, a tal fine munito di procura speciale, ai motivi di gravame ad eccezione di quelli articolati in punto di pena; acquisito altresì il consento del PG sulla pena indicata, ed in parziale in riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata nella misura indicata di anni 2 e mesi 9 di reclusione ed Euro 2.100 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Dicembre lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. nonché eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

4. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. In ogni caso, questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianz:e relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche . quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass.

Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto clevolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022