Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11107/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding sentencing and qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The applicant merely listed grievances regarding sentencing excessiveness and factual qualification without addressing the specific grounds used by the appellate court to reduce the sentence. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirement for specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds of complaint and does not confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility specificity requirement lack of motivation Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina pena accessoria azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore dell'El Kaboussi lamentando carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena ed erronea qualificazione del fatto.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KABOUSSI ABDEL MOUNIM (CUI:053CC239) nato il 18/04/1997 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; t FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.10.2021 il Tribunale di Verona aveva riconosciuto Abdel Mounim El Kaboussi responsabile del delitto di rapina impropria a lui ascritto e, con, le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva e la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare in carcere; aveva applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, infine, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in precedente;

2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aumento per la recidiva ed ha conseguentemente ridotto la pena rideterminandola in anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 440 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore dell'El Kaboussi lamentando carenza di motivazione con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena ed erronea qualificazione del fatto.

4. Il ricorso è inammissibile limitandosi ad indicare le doglianze senza minimamente argomentare in merito alle ragioni poste a fondamento dei vizi dedotti risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro. 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluigi C nfroceà\ ÌAlfredo