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Ordinanza — n. 11106/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against abbreviated trial sentencing are inadmissible when parties waived substantive grounds and only challenged the agreed penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11106/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Castiello and Simeone inadmissible, ordering them to pay 4,000 euros in court costs. The appellants argued that the appellate court lacked justification for setting a sentence above the statutory minimum after they had agreed to specific terms with the prosecution. The court ruled that because the parties had formally waived all substantive grounds except the penalty, and the prosecution consented to the sentence, the appeal could not challenge the sentencing logic or the lack of specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against abbreviated trial judgments are inadmissible if they concern waived substantive grounds, the prosecutor's consent, or the sentencing determination within the agreed limits, as parties' agreement implies a waiver of further doglianza.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure waiver of substantive grounds prosecutor consent sentencing congruity inadmissible cassation appeal commisurazione della pena per rapina modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis cod. proc. pen.
pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 628 cod. pen
art. 599bis cod. proc. pen
Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli
22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).
Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone
Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa
Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n. 8058, Di Stefano ed altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 11/03/1992 SIMEONE ALESSIO nato a NAPOLI il 14/08/1991 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Gl-ate-avvise-a-ffe-preriti-; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 18.9.2018 il C-lUP di Napoli aveva riconosciuto Giuseppe Castiello e Alessio Simeone responsabili del delitto di rapina aggravata in concorso e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti e la diminuzione per il rito abbreviato, li aveva condannati alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Napoli, preso atto della rinuncia formalizzata dal difensore del Castiello, all"uopo munito di procura speciale, nonché del Simeone, presente in aula, ai motivi di gravame ad eccezione di quelli articolati in punto di pena; acquisito altresì il consento del PG sulla pena indicata, in riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata nella misura indicata di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 1.200 di multa;

3. ricorrono per cassazione sia il Castiello che il Simeone tramite i rispettivi difensori lamentando l'Avv. Carmine Iannuzzi, per conto del Castiello e l'Avv. Francesco Saverio Petrillo, per conto del Simeone, con ricorsi sostanzialmente identici, difetto di motivazione: rilevano che il GUP, con la sentenza di primo grado, era partito dalla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed aveva ritenuto di aver applicato al Castiello il minimo della pena stabilito dal terzo comma dell'art. 628 cod. pen. per le condotte poste in essere tuttavia dopo il 3.8.2017; segnalano che in sede di appello, la Corte è partita da una pena detentiva di anni 3 e mesi 3 di reclusione tenuto conto delle attenuanti generiche e, perciò, scontando un giudizio di prevalenza delle stesse sulle contestate aggravanti; sottolineano che anche in tal caso si è partiti da una pena distante dal minimo edittale senza giustificazione alcuna.

3. I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha ormai più volte ribadito che il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Cass.

Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). E' anche inammissibile il ricorso che sia volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., Cass. Pen., 6, 4.7.2019 n. 41.254, Leone in cui la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo; cfr., in precedenza, infatti, Cass.

Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa e, ancora, Cass. Pen., 1, 24.5.1995 n. 8058, Di Stefano ed altri, secondo cui nel giudizio di appello, quando le parti rinunciano ad ogni altro motivo, ad eccezione di quelli relativi alla pena, che indicano concordemente al giudice, se questi consente alla richiesta, è sufficiente che nella motivazione della sentenza faccia comprendere di avere valutato la congruità della pena concordata, senza obbligo di specifica motivazione in ordine alla quantificazione della stessa, in quanto, necessariamente, seppure implicitamente, ritenuta adeguata alla entità del fatto e alla personalità del reato, in conformità ai parametri di cui all'art. :133 cod. pen.).

4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa in considerazione della peculiarità della vicenda processuale introdotta in questa sede per contestare la congruità del trattamento sanzionatorio su cui, tuttavia, era intervenuto l'accordo processuale con il PG - di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deo in