Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11105/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding robbery conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11105/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Salvatore Adamo inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant reargued his non-responsibility and the denial of a minor damage mitigation circumstance without addressing the appellate court's reasoning or new evidence. The court rejected these arguments as mere conjectures and upheld the conviction based on established jurisprudence regarding the assessment of personal harm in robbery cases.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds necessary to challenge the lower court's decision, requiring the appellant to address the factual and legal reasoning of the appellate judgment rather than merely restating previous arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds criminal appeal inadmissibility robbery conviction mitigating circumstances appellate review standards azione civile commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO SALVATORE nato a FROSINONE il 19/11/1975 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Adamo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine al reato di rapina ascrittogli alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (per asserita sua estraneità al fatto), nonché al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (valorizzando, in particolare, l'attendibile riconoscimento operato dalla p.o.), che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando anche l profili di danno alla persona, che il ricorrente non considera: invero, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685), che il collegio condivide e ribadisce, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune - come nel caso di specie - da vizi logico-giuridici. z La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigli re e