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Ordinanza — n. 11102/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under criminal procedure code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11102/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Farid Aounallah inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant attempted to reargue the conviction for aggravated theft and denial of probation, but the court found his arguments to be mere conjectures that failed to address the appellate court's reasoning based on prior criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a monetary fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds necessary to justify a new examination of the case, particularly when it merely reiterates arguments without engaging with the factual and legal reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific grounds criminal procedure appeal inadmissible appeal procedural fault monetary fine reiteration of arguments double conformity riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUNALLAH FARID nato il 20/12/1979 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Farid Aounallah ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di furto aggravato ed altro alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale deducendo violazione di leggi/vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 ed alla conseguente condanna al risarcimento del danno, nonché al diniego della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi del tutto privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Con riguardo alla contestata affermazione di responsabilità, essi reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.

Anche l'ulteriore motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata statuizione, valorizzando le numerose condanne già riportate per delitti contro la persona ed il patrimonio, che di certo - unitamente agli odierni reati - non legittimano un positivo giudizio di prognosi sulle future condotte dell'imputato. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consi liere estensore Il