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Ordinanza — n. 10916/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances and non-punishability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Onorato Stefano and Sigismondi Paola inadmissible. The appellants argued that the Court of Appeal failed to properly justify denying generic mitigating circumstances and the cause of non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code. The court ruled that the appellate judge's decision was not subject to cassation review unless it exhibited manifest illogicity, which was absent given the specific facts and the judge's reliance on decisive elements.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; Art. 131 bis c.p.: The appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances or a cause of non-punishability is not reviewable in cassation unless it lacks manifest illogicity, requiring only that the judge reference decisive factual elements rather than all possible ones.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances cause of non-punishability manifest illogicity appeal inadmissibility penal code provisions truffa aggravata gravi addebiti penali indagine internazionale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 131 bis c.p.
640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e la Sigismondi anche vizio di motivazione quanto all'omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 131 bis cod.pen
640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e la Sigismondi anche vizio di motivazione quanto all'omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sulla particolare insidiosità della condotta e quindi dell'intensità del dolo che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONORATO STEFANO nato a PESCARA il 13/11/1987 SIGISMONDI PAOLA nato a CHIETI il 03/02/1965 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 02/07/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 04/10/2017, nei confronti di ONORATO STEFANO, SIGISMONDI PAOLA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo, entrambi vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle attenuanti generiche, e la Sigismondi anche vizio di motivazione quanto all'omessa concessione dell'art. 131 bis cod.pen.. I ricorsi sono inammissibili.

Invero la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, fondata sulla particolare insidiosità della condotta e quindi dell'intensità del dolo che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Quanto alla richiesta di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. il giudice di appello proprio sulla base della ricostruzione dei fatti ha escluso la particolare tenuità con valutazione che in quanto ancorata a precisi dati di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità non sussistente nel caso di specie. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così qeciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Esten Il Presidente ANNA M