Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10915/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recel charges, upholding conviction based on proven stolen motorcycle availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10915/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of recel. The defendant argued for leniency and different legal qualifications, but the court affirmed that the proven availability of three stolen motorcycles demonstrated the requisite intent for recel. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 c.p.; Art. 712 c.p.: The Court holds that recel is established when the acquisition of stolen goods occurs outside official channels, proving subjective intent without requiring the defendant to prove the origin of possession.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of recel subjective intent stolen goods acquisition burden of proof criminal appeal inadmissibility guida senza autorizzazione origine delle merci stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 c.p.
648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 648 c.p., alla mancata concessione dell'attenuante del capoverso dell'art.
Art. 712 c.p.
648 c.p., alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 c.p. alla omessa concessione delle generiche.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 c.p
648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 648 c.p., alla mancata concessione dell'attenuante del capoverso dell'art.
art. 712 c.p
648 c.p., alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Cass. perì., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009
E, nel caso di specie, l'acquisto di più motocicli rubati fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, da soggetto rimasti ignoti, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FELICE ENZO nato a PESCARA il 09/08/1971 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 03/06/2021, confermava la. condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 08/01/2019, nei confronti di DI FELICE ENZO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ex art. 648 c.p., alla mancata concessione dell'attenuante del capoverso dell'art. 648 c.p., alla mancata qualificazione dei fatti ex art. 712 c.p. alla omessa concessione delle generiche.

Il ricorso è inammissibile posto che la responsabilità per il più grave delitto di ricettazione risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità di tre motocicli di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. perì., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914).

E, nel caso di specie, l'acquisto di più motocicli rubati fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, da soggetto rimasti ignoti, è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale: Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione con esclusione della più lieve fattispecie di cui all'art. 712 c.p.. Inoltre l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato l'esclusione della lieve entità del fatto sulla base del numero di mezzi e della negativa personalità. Infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 0