Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10914/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding fraud liability and recidivism violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Di Minco and Marcantonio inadmissible due to procedural defects. The appellants argued for a retrial on fraud liability and recidivism, but failed to specify the exact elements of the decision they contested. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the exact elements of the decision under attack; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement Article 581 c.p.p. lack of grounds procedural defect recidiva nell'infrazione truffa all'assistenza sociale concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MINCO DINO FRANCESCO nato a CEPAGATTI il 02/11/1960 MARCANTONIO GABRIELLA nato a CHIETI il 20/03/1957 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIFUTTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 06/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CHIETI, in data 22/11/2017, nei confronti di DI MINCO DINO FRANCESCO, MARCANTONIO GABRIELLA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 640 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per truffa e violazione di legge quanto alla ritenuta recidiva. Il primo motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il primo motivo di ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quanto alla doglianza in punto recidiva la stessa è manifestamente infondata posto che per la Marcantonio la corte di appello ha proprio motivato la manifestata maggiore pericolosità, mentre, per il Di Minco, oltre alla sentenza di patteggiamento di cui si contesta la valenza sussistono altre condanne per fatti specifici che escludono ogni violazione di legge. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Es nsore Ar 3/49 w, 11od TUA/U(1, Il Presidente ANNA M