Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10912/2022 — snpen Generato dall'IA

Contractual fraud conviction upheld; appeal dismissed for failure to qualify facts under Art. 641 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10912/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for contractual fraud against the defendant. The appellant argued that the facts should be reclassified under Article 641 of the Penal Code, but the court found the omission of paid goods and the seller's untraceability constituted initial intent to defraud. Consequently, the conviction was maintained, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 c.p.; Art. 641 c.p.: The court established that when a seller advertises a convenient price online and provides a false residence, rendering the victim unable to locate them after payment, this demonstrates the initial dolo required for contractual fraud under Article 640, rather than the specific circumstances of Article 641.

Parole chiave

Generato dall'IA
contractual fraud omission of goods false residence initial intent untraceability appeal inadmissibility procedural costs contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.
Art. 641 c.p.
640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge dovendosi qualificare i fatti ex art. 641 c.p..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 641 c.p
640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge dovendosi qualificare i fatti ex art. 641 c.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA LUCA nato a ROMA il 16/09/1975 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 06/10/2017, nei confronti di SANNA LUCA in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; violazione di legge dovendosi qualificare i fatti ex art. 641 c.p.. Il ricorso è inammissibile; ed invero a giudizio di questa corte di cassazione integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web'' e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, Sentenza n. 43660 del 19/07/2016 Cc. (dep. 14/10/2016 ) Rv. 268448 - 01).

E nel caso in esame il ricorrente dopo avere ottenuto il prezzo si rendeva non più reperibile consumando così il contestato reato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estens e 1,1,9 e) Il Presidente ANNA MARI