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Ordinanza — n. 10911/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding necessity and minor offense exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not specific and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for the exemption under Article 54 of the Penal Code and the minor offense provision of Article 131 bis, but the appellate court had already determined that the situation did not constitute a temporary necessity for a permanent crime involving violence against property. Consequently, the court ruled that the lack of correlation between the cited decision and the new arguments rendered the appeal non-compliant with Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 54 c.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by merely repeating reasons already discussed and rejected by the court of appeal without establishing a new correlation with the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal state of necessity minor offense exception Article 591 c.p.p. occupazione immobile occupato crisi degli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 54 c.p.
633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art.
Art. 131 bis c.p.
54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis c.p..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 54 c.p
633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art.
art. 131 bis c.p
54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis c.p..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO VIRGINIA nato a CASERTA il 23/06/1981 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 21/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/12/2017, nei confronti di GRECO VIRGINIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis c.p.. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha già spiegato come non possa riconoscersi lo stato di necessità non trattandosi di occupazione momentanea al fine di risolvere un problema transeunte quanto di soluzione abitativa stabile e che la particolare tenuità non può essere riconosciuta per il reato permanente in questione tenuto conto della violenza sulle cose. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Co sigliere EstensCife IG AZI ,11340