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Ordinanza — n. 10909/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10909/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACIAS QUIJLIE ANGEL ANTHONY nato il 04/07/1997 avverso la sentenza del 16/09/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA-ctalo avviso alle parti-;It udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 16/09/2021, applicava nei confronti di MACIAS QUIJLIE ANGEL ANTHONY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Ricorre MACIAS QUIJLJE ANGEL ANTHONY, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina risarcimento per errore giudiziario errore nella commisurazione della pena lesione alla caviglia risarcimento per atto illecito revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 16/09/2021, applicava nei confronti di MACIAS QUIJLIE ANGEL ANTHONY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 129 cod. proc. pen
628 CP Ricorre MACIAS QUIJLJE ANGEL ANTHONY, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACIAS QUIJLIE ANGEL ANTHONY nato il 04/07/1997 avverso la sentenza del 16/09/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA-ctalo avviso alle parti-;It udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 16/09/2021, applicava nei confronti di MACIAS QUIJLIE ANGEL ANTHONY la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Ricorre MACIAS QUIJLJE ANGEL ANTHONY, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - l'erronea qualificazione giuridica del fatto con conseguente violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento per detto reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. Nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos. deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Estensor