Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court authority under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Napolano Castrese inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of provoking hatred. The appellant argued that the trial court's sentencing lacked proper motivation regarding generic and specific circumstances, yet the court determined that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate that the sentence was arbitrary or significantly deviated from the statutory range, resulting in a ruling against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal punishment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial court, rendering cassation complaints challenging the congruity of the sentence inadmissible unless the penalty is grossly excessive or the reasoning is illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLANO CASTRESE nato a POZZUOLI il 10/02/2000 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 09/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 15/07/2020, nei confronti di NAPOLANO CASTRESE in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla diminuzione per le generiche ed alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensore tt GNAZIO P D ' WILIU Il Presidente ANNA 1ARIA DE SANTI