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Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SONIA nato a PESCARA il 20/02/1985 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 18/05/2018, nei confronti di SPINELLI SONIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.633-639 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla esclusione dello stato di necessità; - vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10902/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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fabbisogno abitativo stato di bisogno immobile occupato crisi degli alloggi diritto di soggiorno obbligo di alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Inoltre: - la corte ha correttamente motivato la mancata concessione dell'art. 131 bis c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SONIA nato a PESCARA il 20/02/1985 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 17/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 18/05/2018, nei confronti di SPINELLI SONIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all art.633-639 bis CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla esclusione dello stato di necessità; - vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile; ed invero quanto al primo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha già spiegato non esservi prova della sussistenza di una condizione momentanea che rendeva impossibile ricorrere a soluzioni alternative, trattandosi invece di occupazione finalizzata a risolvere le esigenze abitative. Inoltre: - la corte ha correttamente motivato la mancata concessione dell'art. 131 bis c.p. in ragione dei plurimi precedenti dell'imputata; - la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non risulta formulata con l'atto di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensoe i, ZIO PAR jj , Il Presidente ANNA