Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Leggeri Arturo inadmissible. The appellant personally challenged a conviction confirmed by the Court of Appeal of Taranto, violating the new procedural rule requiring representation. The court ruled that because the appeal was filed personally after the new law took effect, the appellant lacked standing, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a defendant against a judgment rendered under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEGGIERI ARTURO nato a TARANTO il 31/12/1993 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO(dato avviso alle partj udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, con sentenza in data 17/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO, in data 17/07/2020, nei confronti di LEGGIERI ARTURO in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Ricorre LEGGIERI ARTURO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il 4nsigliere Estensore (1)(AZIe...•A 1\i