Cassation court dismisses appeal on theft of industrial engines, ruling liability proven by illicit acquisition channels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft of industrial engines. The appellant argued a defect in reasoning regarding his responsibility, but the court found the illicit origin of the stolen vehicles sufficient to prove subjective intent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 c.p.; The crime of theft is established when the illicit origin of the stolen object is proven through circumstances such as acquisition outside official channels, thereby demonstrating the requisite subjective intent without needing direct evidence of the specific intent to steal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOSUE ANTONIO nato a VETRALLA il 06/02/1955 avverso la sentenza del 09/10/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 09/10/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di FRASCATI, in data 31/10/2011, nei confronti di GIOSUE' ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile posto che la responsabilità risulta affermata tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dei motori di veicoli industriali di provenienza furtiva in oggetto (all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione).
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.
II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, l'acquisto di più motori di mezzi industriali fuori dai canali ufficiali di commercializzazione, per giunta da soggetti mai identificati è certamente sintomatico del dolo (quanto meno eventuale:
Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, 30/03/2010, Rv. 246324) di ricettazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C' nsigliere Es nsore ZIQ PARD Il Presidente A