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Ordinanza — n. 10895/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against illegal occupation conviction, citing necessity defense limits and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10895/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Di Dio Massimo and Pugnali Valentina inadmissible regarding their conviction for illegal occupation. The appellants argued for a necessity defense and challenged the sentence length, but the court held that necessity requires an imminent grave danger, which was absent in their permanent economic hardship case. Furthermore, the court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretion unless arbitrary or illogical, which was not proven here.

Regesto Legislator

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Art. 54 c.p.; Art. 633 c.p.: The defense of necessity for illegal occupation applies only to imminent grave danger to persons, not permanent economic difficulty; sentencing discretion is limited to reviewing arbitrariness, not re-evaluating congruity.

Parole chiave

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illegal occupation necessity defense imminent grave danger requirement sentencing discretion cassation permanent economic hardship pena congrua standard stato di bisogno caso di rigore economico spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

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Art. 54 c.p.
Art. 633 c.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI DIO MASSIMO nato a ROMA il 11/11/1984 PUGNALI VALENTINA nato a ROMA il 01/03/1986 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRI1TO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 09/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 28/11/2019, nei confronti di DI DIO MASSIMO, PUGNALI VALENTINA, confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 633 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla insussistenza dello stato di necessità, difetto di motivazione in punto dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo secondo il consolidato orientamento di questa Corte di cassazione l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente, ma non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sentenza n. 28067 del 26/03/2015 Ud. (dep. 02/07/2015 ) Rv. 264560 - 01).

E nel caso in esame le modalità dell'occupazione venivano correttamente ritenute provare la sussistenza del reato. Quanto al secondo motivo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il consigliere Il President