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Sentenza — n. 10891/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction annulled due to withdrawal of prosecution extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Bala Brikena without remitting the case for retrial. The defendant had appealed a judgment confirming his guilt for fraud and an aggravating circumstance. The Court ruled that the crime was extinguished because the victim withdrew the prosecution and the defendant accepted remission.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The crime is extinguished by remission of the prosecution when the victim withdraws the complaint and the accused accepts the remission, leading to the annulment of the conviction.

Parole chiave

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criminal law extinction of crime remission of prosecution withdrawal of complaint annulment of conviction fraud offense aggravating circumstance condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 640 CP
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 24/02/2021, parzialmente, riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 20/07/2020, nei confronti di BALA BRIKENA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP.
Art. 61 n. 11 c.p.
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALA BRIKENA nato a TIRANA( ALBANIA) il 10/03/1972 avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 24/02/2021, parzialmente, riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 20/07/2020, nei confronti di BALA BRIKENA confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 640 CP. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa; - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.. Con atto pervenuto in cancelleria l'avv.to Rimaboschi quale procuratore speciale della persona offesa Antonio Laudani Fichera dichiarava di rimettere la querela; contestualmente veniva acquisita anche l'accettazione della remissione dell'imputata Brikena Bala. Ciò posto avuto riguardo all'intervenuta remissione l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato causata da remissione di querela. Segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere Est sor 15W» e i Il Presidente ANNA MARIA P SANTIS r, p . 2 5 2022 09