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Ordinanza — n. 10890/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; victim's statements alone suffice for criminal liability if credibility is rigorously verified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction based on the victim's statements. The appellant argued for a violation of law regarding the imputability of the victim's declarations, but the court found the appellate judges' reasoning compliant with established criteria. The court emphasized that victim statements can independently found criminal liability provided their subjective credibility and the intrinsic reliability of their narrative are rigorously verified, supported by corroborating evidence like medical certificates and partial admissions.

Regesto Legislator

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Art. 629 CP; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: Victim's statements alone may found criminal liability if the court rigorously verifies the declarant's subjective credibility and the intrinsic reliability of their narrative, distinct from witness rules.

Parole chiave

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victim statements criminal liability credibility verification standard inadmissible cassation appeal Art 192 code of criminal procedure corroborating evidence sufficiency estorsione concussione corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 629 CP
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 17/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MESSINA, in data 16/02/2021, nei confronti di BONGIORNO LETTERIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile; ed invero il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGIORNO LETTERIO nato a MESSINA il 24/04/1990 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 17/09/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MESSINA, in data 16/02/2021, nei confronti di BONGIORNO LETTERIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile; ed invero il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame quali ulteriori elementi di riscontro i giudici di merito hanno segnalato il certificato medico, le dichiarazioni della teste Abate e le stesse parziali ammissioni dell'imputato circa una delle aggressioni. E tale valutazione appare pertanto esente da ogni censura. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Estensi e IN4ItÌPD Il Presidente ANNA MA