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Sentenza — n. 10889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RISIO KEVIN nato a PESCARA il 13/11/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 12/11/2018, nei confronti di DI RISIO KEVIN in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Con successiva memoria depositata in cancelleria perveniva la remissione di querela ritualmente sottoscritta dalla persona offesa Chiofalo Angelo. Ciò posto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Alla declaratoria suddetta consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod.pen; Sentenza — n. 10889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Con successiva memoria depositata in cancelleria perveniva la remissione di querela ritualmente sottoscritta dalla persona offesa Chiofalo Angelo. Ciò posto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Alla declaratoria suddetta consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa condono delle spese procedurali truffa in materia di credito spese di difesa azione civile rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod.pen
640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RISIO KEVIN nato a PESCARA il 13/11/1991 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI, in data 12/11/2018, nei confronti di DI RISIO KEVIN in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.. Con successiva memoria depositata in cancelleria perveniva la remissione di querela ritualmente sottoscritta dalla persona offesa Chiofalo Angelo. Ciò posto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela. Alla declaratoria suddetta consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02/03/2022 Il 4onsigIiere Esteríre Il Presidente ANNA MARI DE SANTIS - ,!T