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Ordinanza — n. 10888/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on usury and extortion charges due to lack of new evidence and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Corsini and Corna inadmissible, upholding the lower court's conviction for usury and extortion. The appellants argued for a re-evaluation of the victim's credibility and the nature of the loans, but the court found their arguments based on a partial reading of the evidence. The decision emphasized that the appellate court correctly relied on the victim's statements supported by corroborating facts without violating legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 629 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or re-interpret evidence already assessed by the appellate court, and appeals based on a partial or distorted reading of the trial record are inadmissible.

Parole chiave

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usury conviction extortion charges victim credibility appellate review evidence distortion procedural inadmissibility criminal appeal corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 629 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013
243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv.
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013
257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORSINI ROBERTO nato a SARNICO il 04/04/1974 CORNA SERENA ENRICA nato a BERGAMO il 13/07/1969 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 07/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BERGAMO, in data 05/11/2015, nei confronti di CORSINI ROBERTO, CORNA SERENA ENRICA, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all art. 629 CP Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione in punto ritenuta attendibilità della persona offesa; - violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il reato di usura; - violazione di legge quanto alla ritenuta ipotesi di estorsione.

Con successiva memoria si insisteva nelle deduzioni articolate con il ricorso in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa ricostruendo l'accordo intervenuto tra le parti e si chiedeva l'assegnazione ad altra sezione. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa i giudici di merito hanno anche evidenziato ulteriori elementi costituiti dalle modalità dell'arresto della Corna in occasione del pagamento di una rata di interessi, avvenuto alla presenza dei Corsini, dal numero ed importo dei prelievi ritenuti compatibili con i pagamenti, dai messaggi minatori inviati alla persona offesa, dai contatti telefonici, dalle prime dichiarazioni rese dalla Corna. Quanto al secondo motivo, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la natura usuraria dei prestiti fondato sulle dichiarazioni della persona offesa e sui numerosi riscontri in precedenza evidenziati.

Infine in relazione al terzo motivo lo stesso propone una lettura parziale e travisata del materiale probatorio; al proposito va ricordato come il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta 'doppia conforme', essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). Nel caso in esame i giudici di merito con valutazione conforme e senza incorrere in alcun travisamento decisivo hanno ritenuto la natura estorsiva delle richieste di pagamento degli interessi culminate nell'arresto in flagranza della Corna alla presenza del Corsini Roberto. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il l' d, nsigliere