Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not specific and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant challenged the conviction for extortion and partial criminal capacity, but the court found the arguments generic and lacking a direct correlation to the specific reasoning of the lower judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, and fail to establish a direct correlation with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO TOMMASO nato a POZZUOLI il 25/09/1970 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 14/04/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, in data 17/04/2013, nei confronti di FERRIGNO TOMMASO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 629 c.p.; difetto di motivazione in relazione alla ritenuta parziale capacità. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come le condotte poste in essere costituiscano ipotesi di estorsione consumata e comunque che i versamenti di denaro venivano ottenuti a seguito di condotte violente e ciò basta a rendere la sentenza non censurabile in relazione al reclamato art.649 c.p.. Quanto al secondo motivo le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado sono state fondate sull'analisi completa della disposta perizia e non paiono confutate da alcun altro elemento specifico così che le stesse appaiono prive dei vizi denunciati poiché il grave stato di psicosi è stato ritenuto tipizzante un'ipotesi di parziale capacità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il 4ons