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Ordinanza — n. 10879/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for cassation regarding attempted extortion due to factual re-evaluation by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal by Giuseppe Di Giovanni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for attempted extortion based on alleged violations of law and flaws in reasoning regarding his responsibility. The Court rejected the appeal because it cannot re-evaluate the factual elements established by the trial judge, who found the defendant guilty based on the victim's testimony of specific threats.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the factual elements upon which the lower court's decision is based, as such evaluation is exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited attempted extortion conviction court of first instance power legal reasoning flaws tentata estorsione minaccia nel diritto penale perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI GIUSEPPE nato a NOTO il 19/12/1969 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO . La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in. data 07/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 28/06/2018, nei confronti di DI GIOVANNI GIUSEPPE in relazione al reato di tentata estorsione. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulla ricostruzione dei fatti effettuata dalla persona offesa la quale riferiva di avere ricevuto precise minacce. Ed a fronte di tale precisa ricostruzione svolta con valutazione conforme dai giudici di merito il ricorso propone una lettura alternativa non consentita nella fase di legittimità.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Est sore , AZI9 7A Il Presidente il ANNA MARIA iE SANTIS DE