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Ordinanza — n. 10878/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of statutory mitigation due to insufficient reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Rossignuolo's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62 bis of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to properly justify the rejection of these mitigations, but the court found the reasoning based on the gravity of facts and prior record was not manifestly illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court's reasoning is not manifestly illogical, requiring only reference to decisive elements rather than an exhaustive consideration of all favorable or unfavorable factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62 bis Penal Code manifest illogical reasoning inadmissible appeal sentencing discretion sanzioni pecuniarie attenuazione della pena altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 62 bis cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSIGNUOLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 17/10/1980 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in. data 19/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TRANI, in data 03/04/2017, nei confronti di ROSSIGNUOLO LUIGI confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. Il motivo è inammissibile; la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, facente leva sulla gravità dei fatti riferiti a due distinte vetture e sui precedenti che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Es