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Ordinanza — n. 10877/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for robbery as grounds are manifestly unfounded and procedural errors exist.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Stoica Nicolae Marian inadmissible, ruling all grounds manifestly unfounded. The appellant challenged the conviction for robbery and excessive sentencing, arguing regarding witness credibility, generic mitigating circumstances, and specific roles in the crime. The court rejected these claims, noting the co-defendant's separate conviction validated the witness statement and confirming the lower court's assessment of the defendant's negative personality and participation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 628 c.p.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the appellate court correctly applied evidence standards and statutory mitigation rules without error.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded grounds robbery conviction generic mitigating circumstances procedural error review risarcimento alle vittime di reati reati della legge sugli stupefacenti commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 628 c.p.
Art. 114 c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Quanto agli altri motivi: - la circostanza di cui all'art. 62 n.
Art. 197 bis cod.proc.pen.
art. 197 bis cod.proc.pen
art. 114 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA NICOLAE MARIAN nato il 25/08/1981 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; \\r

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 19/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di AVEZZANO, in data 07/02/2019, nei confronti di STOICA NICOLAE MARIAN confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.; - eccessività della pena per mancata riconoscimento delle attenuanti generiche, della attenuante della particolare tenuità del danno, della minima partecipazione ai fatti.

Il ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo alcuna violazione dei criteri di valutazione della prova può ritenersi integrata posto che la corte di appello ha chiarito come la chiamata di correità sia stata formulata da coimputato separatamente giudicato con sentenza irrevocabile e quindi sentito ex art. 197 bis cod.proc.pen.; inoltre il giudice di appello ha anche evidenziato i riscontri individualizzanti a carico dell'imputato tra i quali certamente assume rilievo il contenuto delle conversazioni in cui si fa riferimento alla rapina.

Quanto agli altri motivi: - la circostanza di cui all'art. 62 n. 4 è stata escluso...alla luce della gravità dei fatti commessi ai danni di una persona anziana ed evidentemente alcun rilievo assume il ritrovamento della refurtiva dopo la consumazione del delitto; - le attenuanti generiche sono state escluse alla luce della negativa personalità dell'imputato con valutazione esente da censure; - l'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. viene genericamente richiesta senza individuare il ruolo preciso dell'imputato il quale appare comunque avere partecipato all'aggressione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C' nsig