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Ordinanza — n. 10876/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding non-punishability under Article 649 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10876/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not specific and merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for non-punishability under Article 649 of the Penal Code, but the lower court had already addressed multiple investigative findings, including witness testimony and medical certificates, to establish that violence was present in the damage incidents. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary correlation between the cited reasons and the decision under review, rendering it generic and therefore inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 649 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific, generic, or lack a clear correlation with the contested decision, as the reviewing court must be able to identify the precise points of error without re-litigating issues already resolved.

Parole chiave

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lack of specific grounds non-punishability exception Article 649 Penal Code inadmissible appeal generic arguments risarcimento alle vittime di reati violenza domestica reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 649 c.p.
635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod.pen..
art. 649 cod.pen
635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod.pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HINESTROZA RENTERIA IVAN DARIO nato a BUENAVENTURA VALLE( COLOMBIA) il 01/01/1992 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 08/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 03/04/2019, nei confronti di HINESTROZA RENTERIA IVAN DARIO in relazione al reato di cui all' art. 635 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 649 cod.pen.. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha spiegato con riferimento a plurime emergenze istruttorie costituite non soltanto dalla deposizione della persona offesa ma anche da quella di una teste, la dott.ssa Maur operatrice del GOAP, e del certificato medico in atti che i ripetuti episodi di danneggiamento furono posti in essere con violenza alla persona così da doversi escludere l'applicabilità dell'esimente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il C nsigliere Es sore Ik,NAZIO P RDO Il Presidente i ANNA MARIA DE SANTIS T