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Ordinanza — n. 10875/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses cassation appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Filippo Cifarelli's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for specific grounds regarding the reasoning on robbery liability and the exclusion of a specific legal circumstance, but the Court found these arguments generic and lacking correlation with the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it merely repeated reasons already deemed unfounded by the appellate court without providing new, specific legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are not specific, generic, and fail to establish a clear correlation between the contested decision and the arguments presented.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds generic legal arguments correlation with decision court costs award criminal liability reasoning recidivism assessment reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIFARELLI FILIPPO nato a ALTAMURA il 01/09/1957 avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 18/09/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PESARO, in data 19/05/2016, nei confronti di CIFARELLI FILIPPO in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di rapina di cui al capo a); - inosservanza della legge penale quanto all'esclusione della circostanza di cui all'art. 62 n. 5 c.p.; - erronea applicazione della legge penale.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero quanto al primo motivo la corte di appello ha già spiegato come la manovra posta in essere a bordo del camion metteva a grave repentaglio l'incolumità della persona offesa, come in alcun modo il tentativo di quest'ultima di bloccare la fuga dell'imputato possa configurare un fatto doloso della vittima ed in forza di quale pericolosità specifica ritenere sussistente la contestata recidiva.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere E