Cassation court dismisses appeal claiming double counting of robbery aggravating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nouredine Hirri inadmissible for being manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court erred by applying two distinct aggravating circumstances for robbery, specifically the use of weapons and the presence of multiple people. The court ruled that these are separate statutory aggravations requiring independent calculation under the general rule for concurrent special-effect aggravating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 63, comma 4, c.p.: The use of weapons and the presence of multiple persons in robbery constitute distinct aggravating circumstances that must be considered autonomously and calculated separately according to the general rule for concurrent special-effect aggravating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOUREDDINE HIRRI nato il 31/01/1986 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, .con sentenza in data .18/05/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 04/12/2013, nei confronti di NOUREDDINE HIRRI confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento al ritenuto aumento anche per la seconda aggravante.
Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero ad avviso di questa corte di cassazione l'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale. (Sez. 4, Sentenza n. 27748 del 10/05/2007 Ud. (dep. 13/07/2007 ) Rv. 236834 - 01).
Correttamente pertanto nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto operare sia l'aggravante dell'uso di oggetto atto ad offendere sia l'aggravante delle più persone riunite. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere