Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Jaidan Achraf inadmissible for lack of standing. The appellant attempted to challenge a conviction for the crime of extortion personally, despite the new procedural law requiring such challenges to be filed by a specific legal representative. The court ruled that filing the appeal personally violated the mandatory requirements of the amended Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by a qualified legal representative; personal filing by the convicted party after the new law's entry into force renders the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAIDAN ACHRAF nato il 26/04/1992 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVArd—t-3-75 a ( udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 27/011.2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di SAVONA, in data 20/06/2019, nei confronti di JAIDAN ACHRAF confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Ricorre JAIDAN ACHRAF, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il onsigliere en ore • • T