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Ordinanza — n. 10869/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because public prosecutor cannot challenge reasoning in double acquittal cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to acquit both defendants and reduce one's sentence was legally final. The prosecutor argued the reasoning was flawed, but the defense successfully contended that the new procedural law strictly limits appeals in double acquittal scenarios. Consequently, the court held that the specific statutory amendment explicitly excludes challenges to the reasoning of such judgments, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.; In cases of double acquittal, the public prosecutor may appeal only for specific statutory grounds, explicitly excluding defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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double acquittal public prosecutor appeal procedural inadmissibility reasoning defects criminal procedure code tassative grounds legality violation motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.
L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., siccome introdotto dall'art.
Art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., siccome introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce ora che nel caso di cd.
Art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, che ha dedotto violazione della legge penale incriminatrice e vizio esiziale della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Né può soccorrere la particolare ipotesi di violazione di legge disciplinata dall'art. 125, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 53349, del 5/11/2018, Rv. 274573
Sez. 4, n. 53349, del 5/11/2018, Rv. 274573).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: DI ROSA DOMENICO nato a GUGLIONESI il 11/12/1966 DI ROSA SANDRO nato a CAMPOBASSO il 10/10/1992 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 178-38866/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Campobasso confermava -con la sentenza qui impugnata- la sentenza di proscioglimento nel merito, per non aver commesso il fatto, emessa dal giudice dell'udienza preliminare nei confronti di Sandro Di Rosa, in relazione al reato di concorso in usura aggravata di cui al capo A; con la medesima decisione la Corte (inalterato il giudizio di valenza tra le circostanze già riconosciute) riduceva anche la pena base irrogata in primo grado nei confronti di Domenico Di Rosa, illegittimamente appellata sul punto dal Procuratore generale, che aveva poi rinunciato al gravame in udienza camerale di appello. 1.1.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso, che ha dedotto violazione della legge penale incriminatrice e vizio esiziale della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), atteso che la Corte di merito ha escluso -con argomentazioni non condivise dal ricorrente- che le specifiche argomentazioni spese dalla parte pubblica con i motivi di gravame potessero modificare il quadro probatorio emergente dall'analisi degli atti in tema di riconoscimento della partecipazione concorsuale al fatto materialmente commesso da altri (v. pag. 6 del ricorso).

2. Il ricorso proposto dalla parte pubblica è inammissibile, come pure richiesto dal difensore dell'imputato con la memoria di resistenza depositata. 2.1. L'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., siccome introdotto dall'art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce ora che nel caso di cd. doppia pronuncia conforme di proscioglimento il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., così esplicitamente escludendo dal panorama dei motivi deducibili con il ricorso al giudice di legittimità il novero dei vizi che afferiscono alla motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) dell'atto impugnato. 2.2.

Ciò posto, verificato che ratione temporis (il ricorso risulta depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato il 7 luglio 2021) deve farsi applicazione della disciplina novellata, non può che darsi seguito alla nuova disposizione processuale, che manifesta l'espressa limitazione che il "riformatore" ha riservato all'impugnazione di legittimità, prevista oggi "solo per motivi....", con una scelta ben precisa nel senso della restrittiva tassatività delle ipotesi di ricorso proponibili dalla parte pubblica in caso di doppia pronuncia assolutoria conforme nel merito (per la compatibilità costituzionale della detta opzione normativa v.

Sez. 4, n. 53349, del 5/11/2018, Rv. 274573). 2.3. Né può soccorrere la particolare ipotesi di violazione di legge disciplinata dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., intesa quale radicale mancanza della motivazione del provvedimento impugnato, atteso che la particolare formulazione della novella disposizione "restrittiva" rende palese una precisa individuazione dei soli vizi deducibili in questi casi dal 178-38866/2021 pubblico ministero con i motivi di ricorso. D'altro canto, la sentenza impugnata mostra espressamente di aver esaminato i motivi di appello, per divisarne la inefficacia a ribaltare il giudizio di primo grado, con ciò esprimendo comunque una valutazione, magari non condivisibile, ma non per questo assente.

3. La medesima sorte processuale avvince anche il secondo motivo di ricorso, con il quale pure si deduce contraddittorietà della motivazione nella sentenza della Corte di appello che (nella immanente equivalenza tra circostanze di segno diverso) ha inteso solo ridurre la pena base indicata per il delitto di usura in anni tre di reclusione. 3.1. Il vizio dedotto e non ravvisabile, attesa la motivazione non manifestamente illogica spesa sul punto dalla Corte di merito, non consente al Collegio di rilevare altri vizi di legittimità non dedotti dal ricorrente nella misura della pena stimata per il più grave reato posto a base della piramide sanzionatoria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2021. Il Consigliere estens