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Ordinanza — n. 10867/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic sentencing arguments lacking specific critique of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10867/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the sole ground raised regarding sentencing proportionality. The defense argued the motivation was merely apparent and insufficient given the offender's low offensiveness, yet failed to provide specific reasons for alleged omissions or illogicalities in the decision. The court ruled that when a sentence is near the statutory minimum, detailed justification is not required as the overall argumentation suffices, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific; generic complaints about sentencing proportionality without critiquing the specific motivational apparatus are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing proportionality generic grounds motivation critique statutory minimum procedural defect costs award modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24741 del 4/1/2018
Cass. n. 24741 del 4/1/2018, Rv.
Cass. n. 38251 del 15/6/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSANO FRANCESCO nato a TRIGGIANO il 13/11/1983 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 176-38831/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico speso in tema di dosimetria della sanzione irrogata, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata sul punto. 1.1. La difesa deduce mera apparenza della motivazione in tema di dosimetria della pena, non adeguata alla modesta offensività del fatto e alla scarsa pericolosità dell'imputato.

Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese omissioni e illogicità manifeste e ciò a fronte di puntuali argomentazioni sul punto contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La pena è stata infatti determinata in prossimità ai minimi edittali, specificamente esplicitando gli indici del particolare allarme destato dalla condotta e la estrema pericolosità dell'agente, così stimata in ragione di precedenti specifici ed assai allarmanti; nel caso di sanzione calibrata in prossimità ai minimi edittali non è comunque ragionevole esigere dal giudice del merito una specifica e dettagliata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal minimo; ciò in quanto il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complessivo argomentare (cfr.

Cass. n. 24741 del 4/1/2018, Rv. 273101; n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949); mentre nulla evidenziano i motivi di ricorso in ordine al diverso e alternativo parametro dosimetrico che la Corte avrebbe dovuto seguire.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Preskhente Serg i Paola '7"