Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10859/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to absolute ellipticity of grounds and failure to address merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10859/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds were absolutely elliptical, seeking a re-evaluation of the criminal liability assessment without engaging with the complexity of the lower court's reasoning. The defense argued that the conviction relied on a marginal factual element regarding the defendant's residence status when vehicles were located, but the court found this argument insufficient to challenge the sufficient evidence of fraud. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely elliptical, seeking a re-evaluation of the merits without confronting the complexity of the lower court's detailed reasoning on the established facts and legal elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
absolute ellipticity inadmissible appeal criminal liability fraud conviction procedural dismissal perseguimento penale per truffa traente uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO SAMUELE nato a CHIERI il 02/10/1996 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 167-38647/2020 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta ellitticità dei motivi, tesi ad ottenere, senza confrontarsi con la complessità della motivazione della sentenza impugnata, una rivalutazione di aspetti attinenti allo scrutinio di merito della penale responsabilità, facendo leva sull'erronea rappresentazione di un dato del tutto marginale nella economia della complessiva valutazione. 1.1.

Ed invero, la difesa deduce genericamente vizio della motivazione, per contraddittorietà, della sentenza che ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente facendo leva (anche) su un elemento indiziario erroneo (la condizione di detenuto domiciliare allorquando le vetture noleggiate vennero topograficamente a trovarsi presso il domicilio dell'imputato). Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il travisamento di un elemento marginale del percorso rappresentativo della accertata responsabilità, che fonda, come puntualmente argomenta la Corte di merito, sulla intestazione formale e sul possesso di fatto della carta postepay utilizzata per convogliare i proventi delle truffe consumate, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte ha infatti motivato a fondo su ciascuno dei presupposti della riconosciuta colpevolezza, dando atto dei motivi di gravame, come pure ha fatto in tema di riconoscimento nella condotta dei tratti essenziali della volontà di raggirare i contraenti che si evince dalla intestazione, possesso ed uso della carta postepay sulla quale i raggirati erano indotti a versare le somme. Elementi questi del tutto autosufficienti ai fini del corretta identificazione dell'autore dei raggiri a sfondo patrimoniale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presi nte Massimo errotti Sergiqìi Pa