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Ordinanza — n. 10857/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for genericity of legal qualification argument regarding theft and receipt charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10857/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the sole ground raised by the appellant. The defense argued for a different legal qualification of the conduct as aggravated theft, but failed to provide specific critiques of the lower court's reasoning or evidence contradicting objective elements like the short time gap. The court ruled that without a precise comparison to the contested decision's motivation, the appeal lacks the necessary specificity to be examined on merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically confront the motivation of the contested decision or offer precise criticisms of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal procedure burden of proof imputazione di furto ricettazione furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ...
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZEBILA MEHDI nato il 23/05/1996 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 165-38617/2021 RIENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo unico (qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confronta con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, né esplicita critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1. La difesa deduce, con duplice motivo che può logicamente ridursi ad unità, violazione di legge penale sostanziale e plurimi vizi della motivazione, in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di beni poco prima sottratti presso un distributore automatico, senza convincentemente confutare gli QL.2, elementi obiettivi (breve iato temporale) che deponevano per la commissiondelle cose rinvenute nel possesso del ricorrente. 1.2.

Il ricorso denunzia un deficit di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale hainfattii espressamente preso in considerazione la versione offerta nel merito con i motivi di gravame, non condividendola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandola con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa.

Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."). La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico.

2. Segue alla inammissibilità del motivo di ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore