Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of qualified defense counsel and improper subject matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible on both subjective and objective grounds. The appellant personally filed the petition after the 2017 law requiring representation by a qualified defense attorney, and the underlying judgment was not subject to cassation review. The Court ruled that the legislative requirement for technical representation does not violate the right to defense, as personal participation is limited to the trial phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 610 c.p.p.; The requirement for cassation appeals to be filed by qualified defense attorneys does not infringe upon the right to defense, and appeals against judgments under Art. 599-bis c.p.p. are inherently inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELKOUIBRI MOHAMED nato il 19/12/1980 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINO Pato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 164-38598/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 ottobre 2021. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). 1.2. Il ricorso, che peraltro impugna una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deve pertanto essere dichiarato inammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto l'aspetto oggettivo, giacché impugna un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 1.3. La medesima sorte processuale avvince il motivo con il quale si sollecita la Corte a sollevare incidente di costituzionalità della norma (art. 613 cod. proc. pen.) che limita la facoltà di impugnazione al solo difensore iscritto all'albo dei cassazionisti.
Sul punto questa Corte ha già avuto modo di osservare che rientra nella piena discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione in relazione alla specificità del giudizio di legittimità, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. L'esclusione della presentazione personale del ricorso in cassazione incide sul diritto alla autodifesa che, tuttavia, riceve tutela solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità, che non contempla la partecipazione personale dell'imputato ed il diritto ad essere sentito (Sez. 6, n. 42062, del 13/9/2017, Rv. 271334).
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Serdi Dì Paola D:7,,1-0 !N CA" 71.'41 /-:-.- -, n,