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Ordinanza — n. 10855/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10855/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived specific appeal grounds through a settlement agreement on the penalty. The defense argued for a general review of the second-instance judgment's reasoning and omitted acquittal causes, but the court held that the agreement created a procedural preclusion. Consequently, the court ruled that the appellant cannot challenge issues they explicitly renounced during the penalty concordat.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement on the penalty in the second instance creates a procedural preclusion that bars the appellant from raising issues regarding liability or sentencing in a subsequent cassation appeal.

Parole chiave

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concordato in appello rinuncia ai motivi preclusione processuale ricorso per cassazione omissione di motivazione determinazione della pena inammissibilità rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 610 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983, del 09/06/2020
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019
Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002, del 10/04/2019
Sez. 5, ord. n. 29243, del 04/06/2018
Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/03/2018
Sez. 3, ord. n. 30190, del 08/03/2018
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017
273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO PASQUALE nato a NAPOLI il 26/01/1961 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIe_tOàniviso- alle pa—re udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 163-38406/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato (sull'accordo delle parti) la pena calcolata per i delitti di ricettazione e detenzione di arma clandestina dal primo giudice, propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivo della impugnazione la violazione della legge penale e processuale penale ed il vizio di motivazione per omissione, anche con riguardo al difetto di enunciazione di eventuali cause di proscioglimento immediatamente riconoscibili.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità previste dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 2.1. La difesa lamenta, in forma assolutamente generica, vizi di legittimità e di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla omessa enunciazione delle cause di proscioglimento immediatamente evincibili dagli atti per il delitto di ricettazione oggetto di concordato e rinuncia ai motivi di appello. La sentenza impugnata è stata emessa dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 599 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, 163-38406/2021 analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504;

Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755- 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 2.2. Nel caso in esame sono rimasti esclusi dalla rinuncia solo i motivi di gravame afferenti al trattamento sanzionatorio. Mentre i motivi oggi dedotti, in tema di corretto accertamento della responsabilità e dosimetria della pena, sono stati oggetto di esplicita rinunzia e concordato.

L'accordo sulla sanzione proposta ha inoltre "rafforzato" la preclusione processuale a mettere in discussione la responsabilità dell'imputato e la misura della sanzione concordata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tali oggetti (da ultimo, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 6, n. 54431, del 25/10/2018, 274315).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere