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Ordinanza — n. 10853/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on robbery conviction for manifestly unfounded arguments on merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10853/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds, which sought a re-evaluation of facts already decided by the lower court. The appellant argued for alternative interpretations of the robbery charge and the applicability of a mitigating circumstance, but the Court affirmed the lower court's logical assessment that violence was functional to the taking and the property offense was complete regardless of enrichment intent. Consequently, the Court rejected the arguments as they constituted a merits-based review precluded in the stage of legality, ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if its grounds are manifestly unfounded, as the Court cannot re-evaluate facts or legal qualifications already established by the lower court on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal robbery consummated mitigating circumstance stage of legality preclusion of merits review property offense intent procedural costs commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003
Sez. 1, n. 6797 del 25/2/1980
Sez. 3 n. 226 del 11/11/1986
Sez. 2, n. 23177 del 16/4/2019
Sez. 2, n. 11467 del 10/3/2015
Sez. 1, n. 15405 del 10/2/2010
Sez. 2, n. 788 del 18/2/2003
Sez. 2, n. 3116 del 12/1/2016
Sez. 1, n. 3282 dep. 2012
Sez. 1, n. 31546 del 21/5/2008
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LORENZIS DAVIDE nato a PRATO il 16/12/1991 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 128-36616/21 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti sapientemente argomentati dalla Corte di merito. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). 1.1. La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, che la descrizione delle modalità della consumata sottrazione, con allontanamento dal /ocus commissi delicti successivo alla violenza esercitata sulla persona offesa, qualifica il fatto-reato in termini di rapina consumata, essendo stata esercitata sulla persona offesa una violenza personale funzionale a conseguire la sottrazione e l'impossessamento di oggetti di valore posseduti dalla vittima. La Corte ha altresì precisato, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 6797, del 25/2/1980, Rv. 145459;

Sez. 3 n. 226, del 11/11/1986, Rv. 174788; Sez. 2, n. 23177, del 16/4/2019, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467, del 10/3/2015, Rv. 266163), che il delitto di rapina resta integrato anche allorquando la sottrazione non sia accompagnata da intento di arricchimento patrimoniale e anche allorquando la sottrazione avvenga per fare uso solo temporaneo della res sottratta (Sez. 1, n. 15405, del 10/2/2010, Rv. 246827; Sez. 2, n. 788, del 18/2/2003, Rv. 227805); mentre il dolo di rapina può assumere anche le forme e la cronologia del dolo concomitante o, addirittura successivo, allorquando l'intento segua o accompagni la sottrazione violenta (Sez. 2, n. 3116, del 12/1/2016, Rv. 265644).

A fronte di tale corretto argomentare l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa, che pretende assoluta coincidenza tra motivi a delinquere e volontà atta a sostenere la condotta, si discosta dai dati fattuali acquisiti al processo e non può assumere, pertanto, alcuna forza logica antagonista (in tal senso Sez. 1, n. 3282, dep. 2012, emessa il 17/11/2011, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). La Corte di merito ha pure condivisibilmente escluso la possibilità di qualificare il fatto in termini di esercizio arbitrario del diritto, con violenza alla persona, facendo leva sull'evidente distinguo tra quanto sottratto e quanto in ipotesi (peraltro infondata) oggetto di richiesta di restituzione, mai neppure intimata alla vittima di aggressione. 1.2.

Quanto alla censurata negazione della circostanza attenuante di carattere patrimoniale invocata, la Corte di merito ha espressamente motivato - in modo congruo ed immune da vizi logici - sul tema del trattamento sanzionatorio, ritenendo non concedibile la circostanza attenuante invocata in ragione della natura plurioffensiva del reato di rapina e del conseguente preponderante contesto di offesa alla persona, con argomento che sfugge alla censura nella sede di legittimità.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. --9, / 128-36616/21

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere e