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Ordinanza — n. 10852/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness and absolute genericity of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10852/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had convicted the defendant of aggravated theft based on multiple instances of counterfeit watch possession, rejecting the defense's plea of non-punishment. The supreme court rejected the appeal because the arguments were manifestly unfounded and absolutely generic, failing to address the specific facts of the case.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131 bis, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and absolutely generic, requiring specific factual engagement rather than broad generalities.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifest unfoundedness absolute genericity theft aggravated counterfeit goods non-punishment plea court of cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità.
Art. 131 bis, cod. pen.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod.
Art. 648, cod. pen.
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., ipotesi attenuata di cui al secondo comma (oggi comma quarto), tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE SIDY nato il 29/01/1963 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; -36549/21 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale ha fondato la decisione per il reato accertato di cui all'art. 648 cod. pen., ipotesi attenuata di cui al secondo comma (oggi comma quarto), tenendo in debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. 1.2.

Quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., la Corte ha argomentato il diniego opposto alla richiesta difensiva rinnovata in grado di appello, valorizzando il comportamento plurale della illecita ricezione di orologi recanti marchi di note montres contraffatti, che palesa dunque dimensione offensiva certamente non mininnale, come pure il precedente specifico, testimone di una condotta non certo episodica o meramente occasionale.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Massi rotti S