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Ordinanza — n. 10850/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses request for process remission due to failure to notify other parties as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for process remission inadmissible because it was not properly notified to other parties in the proceedings. The applicant alleged environmental conditions within the Chieti judicial offices compromised impartiality, but the court found no evidence of formal notification. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 46 comma 1 codice di rito: The notification of a request for process remission to all other parties is an indispensable condition for its admissibility; without it, the request must be declared inadmissible.

Parole chiave

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process remission judicial impartiality notification requirement procedural inadmissibility court costs award condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 46 comma 4 cod. proc. pen.
Detta prima richiesta, registrata sotto il numero 36456/2021, è inammissibile perché non notificata alle altri parti del processo, diversamente da quanto prescrive, a pena di inammissibilità (art. 46 comma 4, cod.
Art. 46 comma 1 codice di rito
Detta prima richiesta, registrata sotto il numero 36456/2021, è inammissibile perché non notificata alle altri parti del processo, diversamente da quanto prescrive, a pena di inammissibilità (art. 46 comma 4, cod.
Art. 48 comma 6 cod. proc. pen.
All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod.
art. 640 cod. pen
Mario Collecorvino, imputato del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Chieti, ha depositato fuori udienza, in Cancelleria il 12 ottobre 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art.
art. 45 cod. proc. pen
pen., nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Chieti, ha depositato fuori udienza, in Cancelleria il 12 ottobre 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019
Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017
pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: COLLECORVINO MARIO nato a PESCOSANSONESCO il 08/12/1954 avverso il provvedimento del 12/10/2021 del TRIBUNALE di CHIETIeletcravvt5-5-5~ udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 118-36456+37874/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Mario Collecorvino, imputato del delitto di cui all'art. 640 cod. pen., nel procedimento pendente innanzi al tribunale di Chieti, ha depositato fuori udienza, in Cancelleria il 12 ottobre 2021 la richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando l'esistenza di una situazione ambientale, interna agli uffici giudiziari di Chieti idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo.

Il tribunale di Chieti ha quindi trasmesso tempestivamente gli atti a questa Corte. 1.1. Detta prima richiesta, registrata sotto il numero 36456/2021, è inammissibile perché non notificata alle altri parti del processo, diversamente da quanto prescrive, a pena di inammissibilità (art. 46 comma 4, cod. proc. pen.), j' art. 46, comma 1, del codice di rito. 1.2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza, l'istanza deve dichiararsi inammissibile" (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580). 1.3.

A detta prima richiesta faceva seguito una seconda, di identico contenuto, accompagnata da un foglio recante alcune indicazioni a stampa ed a penna, che non può certamente ritenersi una relazione di notificazione, né il foglio rende chiarezza circa la natura e l'oggetto dell'atto notificato. Il che non consente di ritenere dimostrata la tempestiva notificazione alle altre parti anche di questa seconda richiesta, che in nulla immuta quella precedente. 1.4. Le due richieste, registrate distintamente, erano riunite in udienza camerale, per evidenti ragioni di connessione. 1.5.

Anche tale seconda richiesta partecipa delle medesime ragioni di inammissibilità della prima ai sensi dell'art. 46 del codice di rito.

2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila, nonché al pagamento delle spese processuali (Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C., Rv. 271438, secondo la quale «in tema di rimessione del processo, se la Corte di Cassazione rigetta o dichiara inammissibile l'istanza deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità»). 118-36456+37874/2021

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le istanze condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consig