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Ordinanza — n. 10847/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds lacking specific critique of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10847/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute generality of the grounds presented by the defense. The appellant argued for a violation of substantive criminal law and illogical reasoning regarding police identification and theft qualification, but failed to provide specific critiques against the lower court's detailed motivation. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically confront the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds substantive criminal law theft qualification police identification procedural costs Cassazione Roma ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ...
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCARI GAETANO nato a CROTONE il 25/10/1991 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 113-36413/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi (corretta identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo e qualificazione giuridica della condotta di ricettazione in termini di furto aggravato), che non si confrontano con la diffusa motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza stessa. 1.1.

La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata valorizza equivocamente il dato identificativo proveniente dal teste di polizia giudiziaria che riconobbe nell'imputato il soggetto che conduceva il veicolo (appena trasformato anche nel colore) provento del furto commesso pochi mesi prima. 1.2. Con il secondo motivo la difesa censura la motivazione della sentenza impugnata che riconosce la responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, senza convincentennente confutare gli elementi obiettivi (effrazione del bloccasterzo) che deponevano per la commissione del furto del ciclomotore rinvenuto nel possesso del ricorrente.

2. Il ricorso denunzia un deficit di prova e di tipicità, nella qualificazione giuridica del fatto, che non trova riscontro in sentenza. La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione le versioni offerte nel merito con i motivi di gravame (peraltro non suffragate da alcuna ammissione dell'imputato che ha scelto di rimanere sul punto silente), non condividendole però, né ai fini di dubitare della corretta identificazione testimoniata da un agente di polizia giudiziaria, tampoco ai fini della corretta qualificazione dei fatti ed anzi confutandole con logiche argomentazioni; essendo evidente, anche per l'assenza di qualsivoglia elemento dichiarativo che consentisse di legare l'imputato alla diretta commissione del furto, la sussistenza di un diaframma storico tra la sottrazione della res e la ricezione della stessa.

Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica, né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), rivestendo il possesso delle chiavi di avviamento del motociclo, come ben evidenziato dalla Corte, un rilievo assolutamente neutro in funzione di collegamento al delitto presupposto.

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. Così come correttamente argomentata deve ritenersi la identificazione ad opera dell'agente di polizia giudiziaria che ebbe a sottoporre a controllo di polizia l'imputato mentre conduceva il ciclomotore di illecita provenienza.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 113-36413/2021

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore I