Criminal appeal dismissed for manifest unfoundedness as it improperly raises merits issues on leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its sole ground, which merely repeated arguments from the second instance. The appellant sought a reassessment of the particular leniency of the offense based on property damage and business tool misuse, arguments the lower court had already evaluated. The court rejected these merits-based arguments because they were precluded in a jurisdictional proceeding, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely repeats arguments already examined in the second instance and attempts to re-evaluate the merits of the particular leniency of the offense, as such matters are precluded in jurisdictional proceedings.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS MARIANO nato a CAPOTERRA il 16/11/1960 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 104-36300/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo unico, meramente ripetitivo di quello speso in sede di appello e teso - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito che presiede all'applicazione della disciplina di proscioglimento prevista per la particolare tenuità del fatto.
Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di valutazione del peso ponderale del fatto, in termini di offensività patrimoniale, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui ostensione è preclusa in sede di legittimità. La Corte di merito ha sul punto opportunamente valorizzato elementi di fatto afferenti alla valutazione del danno patrimoniale (certamente non irrisorio) ed alla preclusione al riutilizzo d'impresa degli strumenti oggetto di indebita appropriazione, il che ben può orientare, ai sensi dell'art 133 cod. pen., la scelta di apprezzare la condotta in termini di non particolare tenuità dell'offesa provocata.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estens