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Ordinanza — n. 10837/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for being too generic and failing to challenge specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10837/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants inadmissible due to their absolute generality and failure to provide specific criticisms of the lower court's reasoning. The defendants argued that the conviction for receiving stolen property lacked sufficient motivation regarding their knowledge of the phone's criminal origin, yet the court noted they proposed new factual hypotheses without addressing the established evidence of SIM card usage. Consequently, the court upheld the conviction as logically coherent and consistent with established jurisprudence on inferring criminal provenance from the nature of goods and custody methods.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat arguments from the original complaint; generic appeals that fail to critique the specific reasoning of the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds lack of specificity receiving stolen goods criminal liability SIM card evidence procedural dismissal reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017
Cass. Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016
Cass. Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEBBIATI SHANDY nato a VERCELLI il 24/04/1992 BIANCHI SONIA nato a VIGEVANO il 07/03/1986 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 97-36212/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi, con i quali si censura la duplice conformità della decisione di merito circa il riconoscimento della responsabilità per il fatto contestato, vanno dichiarati inammissibili per l'assoluta genericità dei motivi, non esplicitanti critiche specifiche all'apparato motivazionale della sentenza impugnata, ripercorrendo le argomentazioni spese con i motivi di gravame proposti nel merito, adeguatamente confutati dalla Corte territoriale con argomentazioni che non paiono affatto illogiche. 1.1.

La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la sentenza riconosce la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di ricettazione di un altrui telefono cellulare, senza offrire adeguata motivazione delle ragioni che hanno portato a ritenere che gli imputati fossero a conoscenza della provenienza da delitto dell'apparecchio usato e che lo stesso fosse nel loro effettivo possesso, non potendo a ciò condurre il solo dato relativo alla intestazione di una scheda sinn (attivata su quell'apparecchio).

I ricorsi, tuttavia, propongono ipotesi alternative di fatto, mai prima prospettate dagli imputati che hanno preferito rifiutare il confronto dialettico con l'accusa, senza evidentemente confrontarsi con il dato di fatto del sicuro utilizzo di quella scheda sim in quel particolare apparecchio cellulare. La Corte ha quindi correttamente argomentato circa la assoluta plausibilità di un possesso della scheda durato per ragguardevole tempo in maniera che non pare affatto illogica. 1.2. La ricezione non giustificata della res induce poi la ragionevole certezza (almeno nella forma del dolo eventuale) nell'agente della provenienza da delitto di quanto acquistato, trattandosi di un bene che reca tracce di identificazione, che possono condurre (come puntualmente poi accaduto) alla identità del legittimo intestatario.

La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l'agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto dell'oggetto ricevuto, avendo ciononostante realizzato l'acquisto. Del resto, corrisponde a principi giurisprudenziali consolidati che la prova della provenienza da delitto della cosa ricevuta può trarsi anche dalla natura stessa dei beni e dalle modalità della loro custodia o ricezione, soprattutto ove l'agente non riesca a fornire una ragionevole giustificazione della loro provenienza (Cass.

Sez. 2, n. 20193, del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017, del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486, del 26/6/2013, Rv. 256108).

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

97-36212/2021 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presid