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Ordinanza — n. 10835/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity, rejecting vague claims against specific sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10835/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of substantive criminal law and manifest illogicality regarding the conviction for receiving stolen agricultural machinery, citing a strategic confession and lack of evidence for theft. The court rejected these arguments because the lower court's detailed reasoning addressed the specific facts, the strategic nature of the confession, and the objective gravity of the crimes, rendering the appeal's lack of specific critique fatal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are absolutely generic and do not specifically confront the motivation of the contested judgment or articulate precise criticisms of its reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds substantive criminal law receiving stolen goods manifest illogicality strategic confession sentencing reasoning ricettazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 62, first paragraph, no. 4, Criminal Code
Del pari è a dirsi per la deduzione della particolare tenuità dell'offesa, che se non apprezzabile sotto il profilo patrimoniale (art. 62, primo comma, n.
Art. 648, second paragraph, Criminal Code
pen.), poteva fondare il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
pen.), poteva fondare il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016
Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta poi in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (diversa dalla confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ...
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAGNULO SALVATORE nato a BRINDISI il 30/06/1958 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 94-36185/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, né esplicitano critiche specifiche all'apparato motivazionale della stessa. 1.1. La difesa deduce violazione di legge penale sostanziale e manifesta illogicità della motivazione in quanto la decisione impugnata ha riconosciuto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di due distinte macchine agricole recanti precisi elementi di identificazione, senza convincentemente confutare l'ammissione del furto (del veicolo FIAT rinvenuto in suo possesso dopo la consumazione della sottrazione).

Seguono le doglianze in tema di rifiuto immotivato delle circostanze attenuanti generiche, del pari immotivato. 1.2. Il ricorso denunzia deficit di legalità, insufficienza, contraddittorietà o illogicità manifesta, che non trovano riscontro in sentenza. La Corte ha infatti espressamente preso in considerazione la versione confessoria fornita dall'imputato ai tempi del sequestro, non valorizzandola però ai fini della corretta qualificazione dei fatti, essendo evidente, anche per come esposti i fatti confessori (quanto mai generici), la funzione strategica della stessa (tesa ad ammettere il reato ritenuto meno grave) e, dunque, la sua scarsissima affidabilità.

Dell'azione diretta del ricorrente nella sottrazione della res rinvenuta poi in suo possesso non è, del resto, alcuna evidenza, né storica (diversa dalla confessione), né logica (nei termini, Sez. 2, n. 43427 del 7/9/2016: ... l'evidenza della detenzione per essere ridotta ad elemento di prova del reato di furto deve essere infatti accompagnata dalla rappresentazione di elementi indicativi di quella "non mediata" riconducibilità della detenzione al furto..."), potendosi, come sopra detto, fondatamente dubitare della genuinità di quella solo strategica confessione.

La dedotta "confusione nel coacervo del delitto presupposto" non trova pertanto fondamento, né storico, né logico. 1.3. Lo stesso deve ritenersi per il denunciato deficit dell'elemento psicologico che deve necessariamente coprire la consapevolezza della provenienza da delitto della res ricevuta. La Corte di merito ha sul punto lucidamente argomentato, facendo leva sulla circostanza che i mezzi ricevuti recavo precisi segni identificativi che non corrispondevano allo stato di fatto in cui l'agente li ha ricevuti. Il che rende contezza della necessaria precisa rappresentazione nell'agente della provenienza da delitto delle due macchine agricole custodite. 1.4.

Del pari è a dirsi per le invocate attenuanti generiche, negate dalla Corte, con motivazione attenta e diffusa, in ragione della obiettiva gravità dei fatti e della consuetudine al crimine di settore, testimoniato dal numero ragguardevole di precedenti, anche specifici. 1.5. Del pari è a dirsi per la deduzione della particolare tenuità dell'offesa, che se non apprezzabile sotto il profilo patrimoniale (art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.), poteva fondare il riconoscimento della attenuante di cui al secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen..

Si procede infatti per delitto di ricettazione di più macchine agricole, sicché con ragione il giudice del merito ha ritenuto che il fatto non potesse apprezzarsi per particolare tenuità, sia sotto il profilo meramente patrimoniale, che avuto riguardo alla articolazione della condotta. 94-36185/2021 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere esten