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Ordinanza — n. 10832/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for manifest unfoundedness regarding merit review of public damage intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant attempted to re-evaluate factual elements concerning the intent to damage public property by destroying a chair in a courtroom, arguing against the lower court's finding of criminal intent. The court rejected this because such arguments constitute a review of the merits, which is precluded in proceedings of legality, and the appellant failed to provide logical arguments to refute the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal for illegality is inadmissible when it seeks a re-evaluation of factual elements or merits, as the court of legality cannot perform new attributions of meaning or conduct a different reading of demonstrative data.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility manifest unfoundedness review of merits legality proceedings intent to damage public property preclusion of re-evaluation danneggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003
Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANAPO ROCCO nato a SPECCHIA il 17/08/1958 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 91-36176/2021 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla valutazione di merito dell'accertamento della penale responsabilità per la sussistenza del dolo di danneggiamento di bene pubblico nella condotta consistita nel distruggere una sedia posta nel corridoio del tribunale di Lecce. 1.1.

Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione degli elementi della condotta dai quali è stata tratta dimostrazione del dolo di danneggiamento, oltre che consapevolezza di danneggiare un bene della pubblica amministrazione. In tal senso il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794;

Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). La Corte di merito ha spiegato, in maniera logica e coerente, quali fossero gli elementi di fatto atti ad identificare nella condotta volontaria dell'agente il dolo di danneggiamento (calci tesi a distruggere la sedia posta nel corridoio dell'ufficio giudiziario); il ricorrente li nega senza argomentare tale negazione.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Pres te Massi o Perrot • - Sergioj4aola