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Ordinanza — n. 10827/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specificity regarding non-prosecution denial motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10827/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the motivation for denying non-prosecution. The appellant, Cristian Cavaliere, challenged the lower court's reasoning on Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his arguments merely repetitive of issues already properly addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a lack of specificity, as it merely reproduces points already adequately examined and dismissed by the trial judge with correct legal arguments.

Parole chiave

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lack of specificity non-prosecution denial Article 131-bis penal code inadmissible appeal procedural costs motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE CRISTIAN nato a CASTROVILLARI il 17/05/1993 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; n Ritenuto che il l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di Cristian Cavaliere, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente