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Ordinanza — n. 10826/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to mere complaints and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was a general complaint regarding the factual correctness of the lower court's liability declaration, which the court ruled constitutes mere dissatisfaction rather than a valid legal objection. Additionally, the second ground alleging omitted reasoning was rejected for lacking specificity and failing to engage with the detailed analysis provided in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of mere complaints or reiterates arguments from the lower appeal without presenting specific legal grounds or engaging with the detailed reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints lack of specificity reiterative arguments Court of Cassation prove inattendibili motivi di cassazione circostanza aggravante

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURANO CARMELO nato a CORIGLIANO CALABRO il 19/05/1976 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che non enuncia esplicitamente il vizio dedotto e che contesta, sostanzialmente, la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Carmelo Turano per i reati di resistenza e lesioni, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative dell'appello e volte a proporre un'alternativa lettura dei dati probatori;

Considerato che l'ulteriore censura, che deduce omessa motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è priva di specificità perché non si confronta con l'analitico scrutinio reso sul punto nella sentenza impugnata (p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente