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Ordinanza — n. 10824/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints rather than legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation consisted of mere factual complaints rather than legal arguments. The appellant, Ivan Maloku, challenged the lower court's finding of subjective responsibility for the crime of false accusation under Article 495 of the Penal Code. The court ruled that such factual disputes were already adequately examined and dismissed by the trial judge, making them irrelevant in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if the only ground of contestation consists of mere factual complaints or criticisms of the trial judge's reasoning, as these do not constitute a legal error subject to review.

Parole chiave

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false accusation subjective responsibility cassation appeal factual complaints inadmissible appeal legal review Article 495 inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALOKU IVAN nato il 04/06/1982 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; o Ritenuto che l'unico motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Ivan Maloku in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente