Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints and lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and non-prosecution, arguing against the characterization of conduct. The court rejected these arguments as mere factual grievances unsuitable for a legality review and noted the second ground lacked specific legal analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must address legal issues; mere factual complaints or arguments already adequately examined by the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAIA GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 21/07/1976 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TU DINO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Giuseppe Talaia per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, comunque, manifestamente infondato, risultando comprovata una condotta costrittiva diversa ed ulteriore rispetto alla violenza (Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandrina Tudino Ve sichelli Tr