Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Zappalà inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a first-instance sentence imposing a prison term for fraudulent bankruptcy, arguing a lack of reasoning regarding why acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code was not applied. The court ruled that appeals against plea-bargain sentencing are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general claims of unmotivated reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea-bargain proceedings are inadmissible if not based on the specific grounds of violation of law exhaustively listed in Article 448, paragraph 2-bis, excluding general complaints of unmotivated reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPALA GIUSEPPE nato a CATANIA il 18/04/1947 avverso la sentenza del 28/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdate avviee udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Catania ha applicato a Giuseppe Zappalà, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod. proc. pen., la pena di un anno e sei mesi di reclusione in relazione al reato bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in concorso, al medesimo ascritto ai capi a) e b) della rubrica.
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catania, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5-bis, cod. proc. pen., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.
In particolare, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 - dep. 2020, Pierri, Rv. 278337, n. N. 4727 del 2018 Rv. 272014).
4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che abbia proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro quattro in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessanclrina Tudino ssich