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Ordinanza — n. 10821/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lack legal basis for substantive review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10821/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal contested the factual correctness of the lower court's responsibility declaration for crimes of private violence, assault, and threats. The court ruled that such arguments constitute mere complaints without legal foundation, reiterating the appellate judgment rather than proposing a legally valid alternative reading of the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation based solely on the factual correctness of a lower court's decision, without alleging a specific legal error, constitutes mere complaints and is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints factual correctness substantive review procedural costs Cassation jurisdiction private violence difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUTTO GRAZIANO nato a CUNEO il 28/05/1964 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che non enuncia esplicitamente il vizio dedotto, contesta sostanzialmente la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Graziano Dutto per i reati di violenza privata, lesioni e minaccia non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, reiterative dell'appello e volte a proporre un'alternativa lettura dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso