Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10820/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and infounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10820/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Edis Berisha inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Berisha challenged the lower court's conviction for aggravated theft, arguing against the correctness of the reasoning and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, finding the first ground lacked specificity as it merely repeated previously dismissed points, while the second was infounded because the lower court adequately referenced decisive elements for its sentencing comparison.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds or is manifestly unfounded, requiring the appellate court to provide sufficient reasoning for its sentencing decisions.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity manifestly unfounded aggravated theft mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERISHA EDIS nato il 01/03/1996 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di Edis Berisha per il reato di furto aggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. relativamente all'assorbente indicazione dei limiti edittali ostativi);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare l'esito del giudizio di comparazione è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente